La rateizzazione viene concessa da Agenzia delle entrate-Riscossione, ai sensi dell’art.19 del DPR 602/73, modificato dal Decreto Legislativo n. 110/2024, ai soggetti che ne fanno richiesta, in base alla soglia di debito ed alla situazione economico-finanziaria dichiarata o documentata
Il contribuente presenta la richiesta di rateizzazione
L’Agenzia invia il piano di rateizzazione e bollettini/moduli di pagamento
L’Agenzia verifica la documentazione e, se incompleta, richiede l’integrazione
L’art. 13 del Decreto Legislativo n. 110/2024 ha modificato l’art.19 del D.P.R. n. 602/1973, introducendo significative novità in materia di dilazione di pagamento di cartelle e avvisi.
Le nuove disposizioni si applicano alle richieste di rateizzazione presentate a partire dal 1° gennaio 2025.
Vediamole nel dettaglio.
Istanze per somme di importo fino a 120 mila euro
Su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, Agenzia delle entrate-Riscossione concede la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:
• 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
• 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
• 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
Le nuove disposizioni estendono, pertanto, il numero massimo di rate concedibili “a semplice richiesta” fissato per le domande presentate fino al 31 dicembre 2024 in 72 rate.
Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, invece, Agenzia delle entrate-Riscossione, verificati i requisiti per l’accesso alla dilazione, può concedere la rateizzazione:
• da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
• da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
• da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
Sia nel caso di istanza su semplice richiesta sia di istanza documentata, l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro.
Istanze per somme di importo superiore a 120 mila euro
Nel caso di istanze di somme iscritte a ruolo di importo superiore a 120 mila euro (comprese in ciascuna richiesta di dilazione), il contribuente deve sempre documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. In questo caso Agenzia delle entrate-Riscossione, verificati i requisiti per l’accesso alla dilazione di pagamento, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino ad un massimo di 120 rate mensili.
La temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria
Le istanze per le quali è previsto l’obbligo di documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria sono quelle:
- di importo superiore a 120 mila euro;
oppure - di importo fino a 120 mila euro per le quali vengono richieste più di 84 rate.
L’art. 19 DPR n. 602/1973 ed il Decreto del 27 dicembre 2024 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze: apre una nuova finestra stabiliscono i parametri e le modalità di applicazione e documentazione con cui Agenzia delle entrate-Riscossione deve valutare la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e determinare il numero massimo di rate concedibili.
Tali valutazioni devono essere effettuate avendo riguardo:
- all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
- all’Indice di Liquidità e all’Indice Alfa per i soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
- all’Indice Beta per i condomini.
Per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Decreto del 27 dicembre 2024 ha, invece, previsto che, ai fini della valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, la richiesta di rateizzazione sia corredata da un’apposita dichiarazione del legale rappresentante, ovvero, in alternativa, dell’organo amministrativo di vertice dell’Ente, dalla quale risulti la carenza della liquidità necessaria ad effettuare il pagamento in unica soluzione.
Il Decreto del 27 dicembre 2024 ha, altresì, stabilito che nel caso di soggetti colpiti da eventi atmosferici, calamità naturali, incendi o altro evento eccezionale che abbiano determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo in cui risiedono i componenti del nucleo familiare o dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa, in alternativa alla documentazione sopra citata, la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è valutata e documentata presentando la certificazione dell’inagibilità totale dell’immobile rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre 6 mesi prima della presentazione della richiesta di rateizzazione.
Istanze “a semplice richiesta”
Se l’importo da rateizzare è inferiore a 120 mila euro, puoi chiedere la rateizzazione fino ad un massimo di 84 rate in modo semplice e veloce. Scopri come.
Per importi fino a 120 mila euro, con una semplice richiesta, puoi ottenere la rateizzazione fino a 84 rate:
La soglia di 120 mila euro è riferita all’importo delle somme iscritte a ruolo oggetto di ogni singola richiesta di rateizzazione.
Istanze “documentate”
Scopri come richiedere la rateizzazione per ottenere fino ad un massimo di 120 rate.
Per richiedere la rateizzazione di somme (ricomprese in ciascuna domanda di dilazione) di importo:
- fino a 120 mila euro per un numero di rate da 85 a 120
- superiore a 120 mila euro fino ad un massimo di 120 rate
è necessario comprovare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria presentando la documentazione a corredo.
Se vuoi verificare, preliminarmente, in base al valore del tuo indicatore della situazione economica equivalente se sussistono le condizioni per l’accesso alla dilazione di pagamento e il numero massimo di rate concedibili scrivendoci in privato.
In alternativa alla documentazione sopra indicata, nel caso in cui si siano verificati eventi atmosferici, calamità naturali, incendi e, comunque, ogni altro evento eccezionale che abbiano determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo, in cui risiedono i componenti del nucleo familiare, ovvero dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa, dovrai allegare la certificazione della inagibilità totale dell’immobile, rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre 6 mesi prima della presentazione della richiesta di rateizzazione.
La soglia di 120 mila euro è riferita all’importo delle somme iscritte a ruolo oggetto di ogni singola richiesta di rateizzazione.
Proroga del piano di rateizzazione
Se la tua situazione economico-finanziaria peggiora e non sei decaduto dalla rateizzazione, puoi chiedere un prolungamento del tuo piano di pagamento.
Per richiedere la proroga è sempre necessario allegare alla domanda di rateizzazione, da presentare tramite gli specifici indirizzi pec.
- la certificazione relativa all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare.
Ciò, indipendentemente dal fatto che la richiesta di proroga sia riferita ad una precedente rateizzazione “a semplice richiesta” o “documentata”.
In alternativa, nel caso in cui il peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria derivi dal fatto che si siano verificati eventi atmosferici, calamità naturali, incendi e, comunque, ogni altro evento eccezionale che abbiano determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo, in cui risiedono i componenti del nucleo familiare, ovvero dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa, puoi allegare la certificazione della inagibilità totale dell’immobile, rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre 6 mesi prima della presentazione della richiesta di proroga.
Istanze “documentate” – Indicatori
Scopri come avviene la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e la determinazione del numero massimo di rate concedibili.
Per la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e per la determinazione del numero massimo di rate concedibili relative alle tipologie di istanze “documentate” ed a quelle “in proroga” sono considerati i seguenti indicatori:
- per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi semplificati
- ISEE: sia per la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, sia per la determinazione del numero massimo di rate concedibili;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi semplificati
- Indice di Liquidità: per la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria;
- Indice Alfa: una volta accertate le condizioni di accesso alla dilazione, per la determinazione del numero massimo di rate concedibili;
- per i condomini
- Indice Beta: sia per la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, sia per la determinazione del numero massimo di rate concedibili.
- Indice Beta: sia per la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, sia per la determinazione del numero massimo di rate concedibili.
Cosa succede con la presentazione della richiesta di rateizzazione
Scopri gli effetti della presentazione della richiesta di rateizzazione.
Dalla presentazione della richiesta e, finché sei in regola con i pagamenti delle rate, Agenzia delle entrate-Riscossione non iscrive nuovi fermi o ipoteche, né attiva nuove procedure esecutive.
Con la presentazione dell’istanza non viene meno l’inadempienza del soggetto verso le PA ai sensi dell’art. 48 bis DPR n. 602/1973; in tal caso la rateizzazione sarà concessa, se sussistono i requisiti, al netto delle somme dichiarate disponibili dalle PA ed oggetto delle loro verifiche (vedi art. 1 comma 1-quater 1 art. 19 del DPR n. 602/1973).
Il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
In presenza di una sospensione giudiziale o amministrativa, puoi interrompere i pagamenti delle rate, limitatamente ai tributi interessati, per tutta la durata del relativo provvedimento.
Decadenza dal piano di rateizzazione
Fatte salve specifiche situazioni (ad esempio se il richiedente è assoggettato ad una procedura concorsuale), la decadenza dal beneficio della rateazione si verifica in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di un determinato numero di rate anche non consecutive. In particolare:
- per le rateizzazioni già in essere all’8 marzo 2020 (la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive (come previsto dal “Decreto Fiscale”, DL n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 215/2021);
- per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive (come previsto dal “Decreto Ristori”, DL n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 176/2020);
- per le rateizzazioni presentate dal 1° gennaio 2022 al 15 luglio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive;
- per le rateizzazioni presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive.
A seguito della decadenza:
- l’importo residuo diventa riscuotibile, per intero, in unica soluzione.
- se la decadenza riguarda una richiesta di rateizzazione presentata:
- fino al 15 luglio 2022 il debito può comunque essere nuovamente rateizzato solo se, alla data di presentazione della nuova richiesta, viene regolarizzato l’importo corrispondente a quello delle rate che risultano scadute alla stessa data. In questo caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data;
- dal 16 luglio 2022, il carico oggetto del precedente provvedimento di dilazione non può essere più rateizzato.
La decadenza dal beneficio della rateizzazione di uno o più carichi non preclude la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza stessa.
Rateizzazione – Domiciliazione bancaria
Hai in corso un piano di dilazione e desideri pagare le rate con addebito diretto sul conto corrente? Scopri di più.
Il servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di rateizzazione”, consente di attivare o revocare l’addebito diretto delle rate sul conto corrente, anche intestato ad altro soggetto, se autorizzato.
Il contribuente che desidera usufruirne dovrà:
- specificare gli estremi del conto corrente su cui effettuare l’addebito compilando l’apposito campo IBAN;
- fornire tutte le informazioni e il consenso necessario ai fini della sicurezza del dato trattato;
- inviare la richiesta.
A seguito dell’invio, il contribuente riceverà una e-mail di presa in carico con l’identificativo della richiesta e, successivamente, l’Agente della riscossione provvederà a effettuare le opportune verifiche, fornendo riscontro.
Enti che rateizzano in proprio e tributi/tipi imposta non rateizzabili
Puoi consultare l’elenco degli enti a cui chiedere direttamente di rateizzare il tuo debito e l’elenco dei tributi non rateizzabili.
Alcuni enti creditori (es. comuni, associazioni, consorzi, ecc), per tutti i tributi di loro competenza, hanno scelto di gestire direttamente la concessione della rateizzazione delle somme richieste nelle cartelle di pagamento, senza affidarsi ad Agenzia delle entrate-Riscossione. In questo caso dovrai, quindi, rivolgerti direttamente a loro per farlo.
Enti che hanno autorizzato l’Agente della riscossione a concedere la rateizzazione
Puoi consultare l’elenco degli enti che hanno autorizzato l’Agente della riscossione a concedere la rateizzazione e i rispettivi tassi di interesse.
Il tasso di interesse per la rateizzazione del pagamento dei debiti di natura erariale è pari al 4,5% annuo (art.21, comma 1, DPR n. 602/1973), per quelli di natura previdenziale e assistenziale è pari all’8,65% annuo (art. 13, comma 1, D.L. n. 402/1981, convertito dalla L. n. 537/1981, e art. 3, comma 4, D.L. n. 318/1996, convertito dalla L. n. 402/1996). Ai restanti debiti si applica il tasso previsto dall’art. 21 del DPR n. 602/1973, salvo diversa determinazione dell’ente creditore (art. 26, comma 1-bis, D.Lgs. n. 46/1999).