Lavoratori Disabili 68/69

Definizione
  • Abbandonando il concetto di inserimento “obbligato“, previsto dalla legge 482/68, la legge 68/99 introduce il concetto chiave di collocamento “mirato“, inteso all’art 2 come “quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione”.
Gradi di invalidità
  • Persone invalide del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%;
  • Persone disoccupate affette da minorazioni fisiche, psichiche e portatori di handicap intellettivo con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
  • Persone non vedenti (colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione);
  • Persone sorde (colpite da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata);
  • Persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e di servizio;
  • Vedove, orfani, e profughi ed equiparati ad orfani, nonché i soggetti individuati dalla L.407 del 1998 (vittime del terrorismo e della criminalità organizzata).
Quali benefici e/o agevolazioni garantisce il riconoscimento
  • Ai lavoratori assunti a norma della legge 68/99 (art. 10) si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi, come tutti gli altri lavoratori;
  • Il datore di lavoro non può chiedere alla persona con disabilità una prestazione non compatibile con le sue minorazioni
Unione Artigiani

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