Maggiorazioni Sociali

Le maggiorazioni sociali costituiscono una forma particolare di incremento delle prestazioni previdenziali in favore di soggetti economicamente svantaggiati che abbiano compiuto un’età pari almeno a 60 anni.

La maggiorazione si applica sull’importo della pensione spettante, indipendentemente dall’integrazione al trattamento minimo, nei confronti di tutti i pensionati titolari di prestazione a carico dell’AGO, delle forme esclusive e sostitutive della stessa e i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali che non superino determinati requisiti reddituali di anno in anno fissati dalla legge. Appare utile rammentare che le maggiorazioni sociali interessano non solo i trattamenti previdenziali ma anche i trattamenti assistenziali come in particolare l’assegno sociale e le provvidenze economiche corrisposte agli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti. 

Le fonti normative che regolano l’attribuzione delle maggiorazioni sono molteplici, un pò schizofreniche, in quanto oggetto di interventi normativi che si sono stratificati nel corso degli anni. La materia è regolata in particolare dall’articolo 1 della legge 544/1988 integrato successivamente dall’articolo 70, comma 6 della legge 388/2000 e poi dall’articolo 38, legge 448/2001 con cui il legislatore ha previsto un particolare incremento delle maggiorazioni (il cd. incremento al milione) in favore dei cd. ultra 70enni.

Destinatari

L’articolo 1 della legge 544/1988 dispone che la maggiorazione sociale spetta, in presenza delle condizioni richieste, ai titolari di pensione “a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti; della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere; delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali; delle forme esclusive e sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria”. Pertanto la maggiorazione spetta sia ai lavoratori dipendenti (anche del settore pubblico) che ai lavoratori autonomi con la sola esclusione degli iscritti alla gestione separata, titolari di una prestazione previdenziale a carico delle predette gestioni.

Le maggiorazioni sociali spettano, al ricorrere dei requisiti, a tutti i titolari di pensione, diretta (vecchiaia, pensione anticipata, assegno ordinario di invalidità o pensione di inabilità) o ai superstiti, anche a prescindere dalla concessione dell’integrazione al trattamento minimo, a condizione che non siano superati i limiti di reddito (cfr: Circolare Inps 44/2002). La richiesta di maggiorazione deve essere fatta contestualmente alla domanda di pensione o successivamente, e deve essere corredata da una dichiarazione reddituale attestante i redditi percepiti nell’anno, anche se presuntivi.

Importo e Limiti di reddito

A differenza delle pensioni che aumentano ogni anno per effetto della perequazione l’importo delle maggiorazioni sociali è fisso ogni anno ed è esente da Irpef. Inizialmente l’importo della maggiorazione sociale era pari a 30.000 e 80.000 lire mensili (per 13 mensilità) rispettivamente per i soggetti con almeno 60 e quelli con almeno 65 anni di età. Dal 1° gennaio 2001 fu portato rispettivamente a 50.000 lire e a 160.000 lire e dal 1° gennaio 2002 l’importo della maggiorazione è stato incrementato di 41,13 euro a partire dal compimento del 70° anno di età, in modo da raggiungere (tra integrazione al minimo, maggiorazione e incremento) la somma di 516,46 euro che, nell’anno del passaggio all’euro, corrispondeva alla cifra di 1 milione di lire. 

Dal 1° gennaio 2008, in base alla legge applicativa dell’accordo sindacati – governo per l’aumento delle pensioni basse, l’incremento è stato a sua volta aumentato di 12,67 euro in modo da raggiungere, nel complesso, la somma di 580 euro al mese (art. 5, comma 5, L 127/2007); 12 di questi 12,67 euro sono stati però assorbiti dalla “somma aggiuntiva” istituita con la stessa legge a favore dei pensionati 64enni.

Pertanto, complessivamente, l’importo base della maggiorazione sulle pensioni (articolo 1 della legge 544/1988) è pari a 25,83 euro al mese per coloro che hanno dai 60 ai 64 anni; di 82,64 euro per chi ha un’età che si colloca tra 65 e i 69 anni; e di 136,44€ per i pensionati con almeno 70 anni non titolari della quattordicesima (124,44€ per i titolari di quattordicesima mensilità). 

L’indicato limite anagrafico può essere ridotto fino a 65 anni, nella misura di un anno di età ogni 5 anni di contribuzione. Si può ottenere la riduzione di un anno anche se si è in possesso di un periodo di contribuzione non inferiore a 2 anni e mezzo. Così ad esempio se il pensionato ha almeno 2 anni e 6 mesi di contribuzione la maggiorazione può essere concessa a 69 anni; con almeno 7 anni e 6 mesi di contribuzione a 68 anni; con almeno 12 anni e 6 mesi di contribuzione a 67 anni; con almeno 17 anni e 6 mesi di contribuzione a 66 anni e, infine, con almeno 22 anni e 6 mesi di contribuzione a 65 anni. Per i titolari di pensione di inabilità ai sensi della legge 222/1984 l’età richiesta per l’attribuzione dell’incremento della maggiorazione sociale è pari a 60 anni.

Unione Artigiani

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