Cos’è
La pensione di privilegio è una prestazione pensionistica riconosciuta:
- per infermità o lesioni contratte per causa di servizio;
- senza alcun requisito di anzianità contributiva.
A chi è rivolto
Si rivolge alpersonale appartenente a:
- Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica);
- Arma dei Carabinieri;
- Forze di Polizia a ordinamento civile (Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di Finanza);
- Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e soccorso pubblico.
In caso di decesso del titolare, la pensione di privilegio spetta ai superstiti.
L’articolo 6, decreto-legge 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011 (“riforma Monti-Fornero”) ne ha previsto l’abrogazione a partire dal 6 dicembre 2011 per il personale del settore pubblico, ad eccezione dei suddetti comparti:
- sicurezza;
- difesa;
- soccorso pubblico.
Come funziona
Per il personale militare o per quello cui si applicano le disposizioni stabilite per i militari, il diritto alla pensione di privilegio (art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 1092/1973) si consegue:
- per lesioni o infermità derivanti dall’adempimento di obblighi di servizio, che siano stati causa o concausa efficiente e determinante di inidoneità al servizio;
- anche se l’infermità/lesione sofferta dall’interessato non ha determinato inidoneità al servizio.
Il militare che riporti lesioni o infermità ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa al d.p.r. 915/1978 e s.m.i. a seguito di fatti derivanti dall’adempimento di obblighi di servizio, che siano stati causa o concausa efficiente e determinante, ha diritto:
- alla pensione, se le lesioni o le infermità non siano soggetti a miglioramento (articolo 67, d.p.r. 1092/1973);
- a un assegno rinnovabile, se le lesioni o le infermità riconosciute sono soggette a miglioramento (articolo 68, ibidem).
Se invece le infermità o lesioni sono ascrivibili alla tabella B annessa al d.p.r. 915/1978 e s.m.i., il militare ha diritto a un’indennità una tantum:
- equiparata ad una o più annualità della pensione di ottava categoria;
- per un massimo di cinque annualità, secondo la gravità dell’infermità riscontrata (art. 69 del T. U. 1092/1973 e art.4, comma 2, l. 9/1980).
QUANTO SPETTA
L’articolo 67, comma 2, T.U. 1092/1973 prevede che la pensione privilegiata sia pari:
- al 100% dell’importo della base pensionabile se l’infermità è inclusa nella 1^ categoria;
- al 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30% se le infermità sono incluse rispettivamente nella 2^, 3^, 4^, 5^, 6^, 7^ e 8^ categoria;
- alla base pensionabile ordinaria aumentata del 10% (art. 67, comma 4), se più favorevole rispetto all’importo previsto dal secondo comma, se il dipendente ha raggiunto 15 anni di servizio (art. 52 del T.U. 1092/1973);
- alla base pensionabile ordinaria aumentata del 0,20% e dello 0,70%:
- se le infermità sono incluse nella 7^ o all’8^ categoria;
- per ogni anno di servizio (minimo cinque anni di servizio effettivo);
- in assenza di anzianità contributiva necessaria per l’accesso alla pensione ordinaria (in questo caso non può superare il 44% della base pensionabile).
L’assegno rinnovabile, dello stesso importo della pensione, viene concesso:
- per periodi da due a quattro anni. Dal giorno successivo alla scadenza di questo periodo, il trattamento si converte in pensione a vita;
- una tantum, se l’infermità è inclusa nella tabella B.
L’assegno viene revocato e la pensione ordinaria ripristinata dal giorno successivo alla scadenza, se l’infermità:
- non viene più riscontrata;
- non è inclusa nelle tabelle A e B.
L’indennità una tantum è pari:
- alla pensione privilegiata di 8^ categoria;
- alla differenza tra l’importo della pensione privilegiata di 8^ categoria e l’importo della pensione ordinaria, se il militare ha maturato il diritto a quest’ultima;
- per una o più annualità fino a un massimo di cinque:
- se il giudizio della commissione medico-ospedaliera (CMO) prevede un numero di annualità superiore, la limitazione alle cinque annualità sarà applicata in via amministrativa.