Pensione Quota 102

La legge di Bilancio 234/2021 ha elevato di 2 anni il requisito anagrafico portandolo a 64 anni (non adeguato agli incrementi alla speranza di vita), in presenza di un’anzianità contributiva minima di 38 anni. Per tale prestazione rinominata pensione anticipata Quota 102, i requisiti citati sono da perfezionare entro il 31 dicembre 2022.

Possono accedere alla pensione in Quota 102 coloro i quali abbiano maturato un’anzianità contributiva minima di 38 anni e compiuto almeno 64 anni di età, entro il 31 dicembre 2022.
Il diritto conseguito entro tale data, potrà essere esercitato anche successivamente.

Ai fini del raggiungimento dei 38 anni, è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo posseduta dal lavoratore, fermo restando il perfezionamento dei 35 anni al netto della
contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione, nelle gestioni in cui tale condizione è richiesta.

Ai fini della maturazione del diritto a pensione, i periodi oggetto di riscatto sono considerati nella loro collocazione temporale, esplicando effetti giuridici come se fossero stati tempestivamente acquisiti alla posizione assicurativa dell’interessato.

Il requisito di età anagrafica non è adeguato agli incrementi della speranza di vita.

Gli iscritti a più gestioni previdenziali, interessate dalla pensione anticipata possono perfezionare il diritto a pensione, cumulando i periodi assicurativi non coincidenti, purché non titolari di pensione in una di tali gestioni.

Non partecipano al cumulo in Quota 102 i periodi di iscrizione alle Casse di liberi professionisti, al Fondo Clero e sono esclusi i lavoratori del Comparto Sicurezza, Soccorso Pubblico e Difesa.

Va precisato che per quanto riguarda i giornalisti, poiché l’INPGI, a partire dal 1° luglio 2022 è confluito nella gestione Inps, gli iscritti al FPLD possono accedere a Quota 102.

Ai fini dell’applicazione del metodo di calcolo, l’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 viene determinata considerando la contribuzione accreditata in tutte le gestioni coinvolte nel cumulo in Quota 102.

Nel caso in cui in almeno una delle gestioni interessate al cumulo viene richiesto il requisito contributivo dei 35 anni al netto dei periodi di malattia e disoccupazione, tale requisito deve essere verificato tenendo conto dell’anzianità contributiva complessivamente maturata nelle gestioni interessate al cumulo.

Per accedere alla pensione Quota 102, è necessaria la cessazione dell’attività lavorativa sia in Italia che all’estero.

Per quanto riguarda la domanda in Quota 102, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche devono presentare l’istanza di collocamento a riposo all’amministrazione di
appartenenza con un preavviso di 6 mesi, che non può essere disposto d’ufficio per raggiunti limiti di età (65 anni).

Per il personale a tempo indeterminato del comparto scuola ed AFAM, la decorrenza è fissata all’inizio dell’anno scolastico o accademico (1° settembre, 1° novembre) dello stesso anno di maturazione dei requisiti.

Unione Artigiani

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