Quota Pensione 103

La Legge di Bilancio per il triennio 2023-2025”, entrata in vigore il 1° gennaio 2023 (n. 197 del 29 dicembre 2022) ha introdotto una ulteriore possibilità di pensionamento anticipato con “Quota 103”, che si aggiunge a “Quota 100” (62 anni di età e 38 anni di contributi entro il 31.12.2021) e a “Quota 102” (64 anni di età e 38 anni di contributi entro il 31.12.2022).

La norma, inserita in via sperimentale per il 2023, si consegue con un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva di almeno 41 anni, da perfezionare entro il 31.12.2023. Come già previsto per “quota 100 e 102”, il diritto alla “pensione anticipata flessibile “può essere esercitato anche successivamente, dopo l’apertura della c.d. finestra.

Destinatari di questa norma sono gli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), alle forme esclusive e sostitutive gestite dall’INPS e alla Gestione separata.

Sono esclusi: il personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonché il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Guardia di Finanza, in quanto destinatario della specifica disciplina.

A differenza delle altre tipologie di pensionamento anticipato, la norma prevede un limite massimo erogabile dell’importo di pensione mensile, che non potrà superare cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente.

Per quanto riguarda la decorrenza della “pensione anticipata flessibile” in Quota 103 si continua ad applicare il regime delle finestre mobili, che sono diversificate a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, nonché della gestione previdenziale che liquida il trattamento pensionistico.

Pertanto, le lavoratrici e i lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi che maturano i citati requisiti anagrafici e contributivi, entro il 31 dicembre 2022, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023; coloro che maturano dal 1° gennaio 2023 in poi, conseguono il diritto alla decorrenza del pensionamento anticipato “trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi”.

Per ribadire la specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell’esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell’azione amministrativa, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applicano le seguenti disposizioni:
1) le lavoratrici e i lavoratori che maturano i requisiti, entro il 31.12.2022, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023;
2) coloro che maturano dal 1° gennaio 2023 possono accedere al trattamento pensionistico “trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti stessi” e comunque non prima del 1° agosto 2023.

La domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di 6 mesi e non può essere disposto d’ufficio per raggiunti limiti di età al compimento dei 65 anni.

Per il personale del comparto scuola ed AFAM, con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato la decorrenza viene fissata dall’inizio dell’anno scolastico o accademico (1° settembre, 1° novembre) dello stesso anno di maturazione dei requisiti. Tale personale può presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023 (salvo proroghe).

Il requisito contributivo richiesto per la pensione con “Quota 103” può essere perfezionato, a domanda dell’interessato, anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi, non coincidenti, versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria gestite
dall’INPS.

Per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, in caso di contestuale iscrizione presso altre gestioni, il diritto alla prima decorrenza utile si consegue trascorsi sei mesi dalla maturazione dei prescritti requisiti e comunque non prima del 1° agosto 2023. Inoltre, il TFS/TFR viene liquidato nei termini in cui sarebbe stato corrisposto in caso di maturazione dei requisiti pensionistici ordinari previsti per la pensione di vecchiaia o anticipata.

Così come previsto per le altre tipologie sperimentali di pensionamento anticipato, “Quota 100 e 102”, anche questa pensione non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui, fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia.

Unione Artigiani

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